Carta dei servizi

La Carta dei Servizi

Parole chiave contenute nel documento

=> Standard: livelli di qualità e quantità cui devono tendere le attività istituzionali tenendo in considerazione le attese degli utenti;

=> Fattori di qualità: caratteristiche di qualità che l’utente si attende dallo svolgimento delle varie attività;

=> Efficacia: grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, grazie all’utilizzo delle risorse a disposizione;

=> Efficienza: indicatore che rappresenta la qualità dell’utilizzo delle risorse; è il rapporto tra i servizi che sono stati erogati e le risorse a disposizione che sono state utilizzate.

riferimenti normativi

La presente Carta dei Servizi è stata redatta seguendo i contenuti della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici” e fa riferimento ai contenuti del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995 “Schema generale di riferimento della “Carta dei servizi pubblici sanitari”.

Ulteriori riferimenti normativi sono:

– L. 7 agosto 1990, n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi. 

– D.L. 12 maggio 1995, n. 163 – Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell’efficienza delle pubbliche amministrazioni.

– L. 11 luglio 1995, n. 273 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell’efficienza delle pubbliche amministrazioni. 

– Ministero della Sanità – Linee Guida n. 2/95 – Attuazione della carta dei servizi nel Servizio sanitario nazionale 

– Decreto del Ministero della Sanità 15 ottobre 1996 – Approvazione degli indicatori per la valutazione delle dimensioni qualitative del servizio riguardanti la personalizzazione e l’umanizzazione dell’assistenza, il diritto all’informazione, alle prestazioni alberghiere, nonché l’andamento delle attività di prevenzione delle malattie. 

– Regolamento Regionale 10 maggio 2001, n. 3 – Regolamento attuativo emanato ai sensi dell’art. 58 della legge regionale 5/2000 e dell’art. 41, comma 4, della legge regionale 5/2001.

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